(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 6 giugno 2001 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, sono sostituiti dai seguenti: "1. E' istituito il comitato tecnico consultivo regionale, costituito con decreto del presidente della giunta regionale. 2. Il comitato tecnico consultivo regionale dura in carica 5 anni ed e' cosi' composto: a) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dalle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'unione nazionale dei comuni ed Enti montani (UNCEM); b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali maggiormente rappresentative a livello regionale; c) quattro esperti facenti parte dei corpi di polizia municipale aventi sede nella regione, nominati dal consiglio regionale con voto limitato a due; d) un esperto designato direttamente dalla giunta regionale". 2. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 34/1990 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Il presidente del comitato tecnico consultivo regionale e' eletto dallo stesso, nel proprio seno, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui al comma 2-ter. 2-ter. Il comitato tecnico consultivo regionale disciplina il funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti. 2-quater. Il comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la giunta regionale e si avvale della struttura preposta alla cura dei rapporti istituzionali con gli enti locali".